Mar 18

IL TRIBUNALE DI TORINO CONTRO IL SERVIZIO “UBER”

Tags:

Trib. Torino Sez. Specializzata in materia di imprese, 01/03/2017
Il servizio di intermediazione nel settore del trasporto pubblico offerto dalla piattaforma Uber non può considerarsi una mera applicazione tecnologica, ma, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 21/1992, può considerarsi un vero e proprio trasporto pubblico non di linea, non essendo molto diverso da quello offerto dagli operatori di radio taxi anche se i conducenti organizzati e gestiti da Uber, a differenza di tutti gli altri tassisti tradizionali, non osservano le norme previste per l’esercizio di tale attività, poste a tutela della sicurezza dei cittadini e degli operatori. Conseguentemente, l’esercizio di tale attività, determina un atto di concorrenza sleale.
Lo ha sostenuto il Tribunale di Torino, Sez. Specializzata in materia di imprese, nella pronuncia 01/03/2017.