Attenzione che a partire dall’1 ottobre entrerà in vigore la nuova normativa in materia di anatocismo bancario, come rivista dalla delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016, che ha dato esecuzione alla nuova versione dell’art. 120 del TUB.
Per effetto della nuova disciplina gli interessi debitori maturati non possono produrre a loro volta interessi, salvo che per quelli di mora.
Nei rapporti di conto corrente gli inetressi vanno conteggiati al 31 dicembre di ogni anno.
Nelle aperture di credito in conto gli interessi divengono esigibili al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati e vanno comnteggiati separatamente. Questa prescrizione serve ad impedire la capitalizzazione degli interessi e, quindi, serve a far sì che, scaduto l’anno, gli interessi corrispettivi continuino a calcolarsi sul solo capitale, e non, in modo anatocistico, sulla somma del capitale e degli interessi prodottisi nell’anno precedente.
Attenzione, però, alla disposizione del comma 2 dell’art. 120 del TUB richiamata dalla delibera CICR: il contratto stipulato con la banca potrà prevedere l’autorizzazione del correntista ad addebitare gli interessi direttamente sul conto, al momento in cui questi divengono esigibili, trasformandoli così in capitale e rendendoli di nuovo, quindi, anatocistici e produttivi, a loro volta, di ulteriori interessi.
Una simile autorizzazione è sempre revocabile.
Set 29